STATUTO COMITATO GENITORI

Statuto del Comitato dei Genitori dell'Istituto Tecnico Commerciale "Guido Piovene"


Articolo 1

Ai sensi dell'art. 45 del DPR n. 416 del 31/05/1974 secondo comma,è costituto il Comitato dei Genitori dell'Istituto tecnico Commerciale "Guido Piovene".
Detto Comitato non ha scopo di lucro,non è espressione politica né partitica.
Non è portatore di alcuna ideologia.
Esso è libero ed indipendente.

Articolo 2

Il Comitato rappresenta tutti i genitori degli studenti e gli interessi di cui sono portatori all'interno della comunità del "Piovene", della quale sono parte integrante e componente assieme al collegio docenti,al Preside e agli studenti.

Articolo 3

Il Comitato dei Genitori,in forza del precedente articolo n. 2,promuove e sostiene tutte le iniziative ritenute utili e necessarie a rendere il rapporto fra scuola e famiglia sempre più armonico,funzionale ed aderente alle esigenze ed aspettative degli utilizzatori centrali dell'apprendimento scolastico,ovvero gli studenti.

Articolo 4

Il Comitato può aderire ad organismi ed organizzazioni o richiedere la collaborazione di enti o di esperti al fine di svolgere nel modo più efficace il proprio ruolo.
In ogni caso essi non devono essere portatori di ideologie politiche od espressioni partitiche.

Articolo 5

Il Comitato dei Genitori si raccorda alle altre componenti del "Piovene" riconoscendo e rispettando le norme contenute nei decreti delegati e nel regolamento interno dell'Istituto Tecnico Commerciale "Guido Piovene".

Articolo 6

A sostegno della propria attività può raccogliere fra tutti i genitori un contributo volontario motivato nella misura che indicherà all'inizio di ogni anno scolastico.
Il Comitato può richiedere ad enti pubblici e privati contributi e sostegni economici.
Non può contrarre debiti o assumere impegni finanziari.
Può,con il consenso unanime dei suoi componenti, sottoscrivere contratti di locazione le cui rate trovino preventiva e totale copertura.

Articolo 7

Il Comitato dei Genitori,di norma,ha durata annuale prorogata fino all'insediamento del nuovo Comitato.

Articolo 8

Il Comitato dei Genitori da 15 membri eletti dai Rappresentanti di classe e dai quattro genitori eletti e presenti nel Consiglio d'Istituto.
Cinque dei membri elettivi rappresentano ciascuno un anno del quinquennio e sono eletti da tutti i rispettivi rappresentanti di classe.
I cinque membri così eletti fungeranno da collegamento con tutte le classi ed i loro problemi specifici.
I rimanenti dieci membri vengono eletti a suffragio universale da tutti i rappresentanti di classe.

Articolo 9

Il Comitato è eletto dai rappresentanti di tutte le classi,eletti nelle assemblee dei genitori di classe dei vari corsi,riuniti in assemblea convocata dal Presidente del Comitato dei Genitori uscente.

Articolo 10

Il Comitato elegge al suo interno:

* il Presidente
* il Vice Presidente

e,su designazione del Presidente,nomina:

* il Segretario
* il Tesoriere

Il Presidente,per affari urgenti,può dare vita ad un Consiglio di Presidenza formato da tre persone.

Articolo 11

Il Comitato dei Genitori si riunisce in via ordinaria,con esclusione della pausa estiva,una volta al mese su convocazione scritta del Presidente contenente anche l'o.d.g. della seduta.

Articolo 12

Il Comitato dei Genitori può essere convocato anche su richiesta di 1/3 dei suoi componenti.

Articolo 13

Le sedute del Comitato dei Genitori sono validamente assunte se sono presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono valide con la maggioranza semplice dei suoi presenti.
Le sedute sono aperte a tutti i genitori che desiderino partecipare:non hanno diritto di voto ma possono essere ammessi ad esprimere il loro pensiero.

Articolo 14

Il Comitato dei Genitori,ai sensi del 3° comma dell'articolo 45 del DPR n. 416,può convocare l'Assemblea dei Genitori.
La convocazione è valida se è sottoscritta dalla metà più uno dei componenti del Comitato.

Articolo 15

Il Presidente del Comitato dei Genitori è anche Presidente dell'Assemblea dei Genitori.
Egli rappresenta quindi idealmente tutti i genitori e ne è il massimo portavoce e rappresentante.

Articolo 16

Il Presidente convoca il Comitato dei Genitori come dall'articolo 11 del presente regolamento.
In caso d'urgenza la convocazione può avvenire anche telefonicamente.

Articolo 17

Il Presidente del Comitato dei Genitori ha i seguenti compiti:

* predispone l'Ordine del Giorno
* convoca il Comitato dei Genitori
* dirige i lavori del Comitato dei Genitori
* assicura,assieme al Vice Presidente ed al Segretario,la corretta e tempestiva attuazione 
  delle delibere del Comitato dei Genitori
* con il Tesoriere,in base alle delibere ed alle regole del Comitato dei Genitori,amministra le
  risorse economiche a disposizione
* convoca tutti i rappresentanti di classe all'inizio del nuovo anno scolastico per le elezioni del 
  nuovo Comitato dei Genitori
* convoca e presiede l'Assemblea dei genitori
* presenzia alla varie  riunioni del Consiglio d'Istituto,qualora non ne sia componente.

Articolo 18

Il Vice Presidente ha funzioni vicarie del Presidente in caso di suo impedomento o di sua delega.

Articolo 19

Il Tesoriere amministra con il Presidente le risorse economiche del Comitato dei Genitori in conformità alle delibere ed alle indicazioni del Comitato dei genitori stesso.
Terrà ordinata contabilità e redigerà infine il rendiconto annuo che,controfirmato dal Presidente del Comitato dei Genitori,sarà sottoposto al Comitato dei Genitori per la ratifica.

Articolo 20

Il Segretario redige il libro dei verbali del Comitato dei Genitori,coadiuva il Presidente nell'attuazione delle delibere e vista tutti gli atti,anche quelli amministrativi e contabili,del Comitato.

Articolo 21

I componenti del Comitato dei Genitori impediti di intervenire ad una seduta del Comitato dei Genitori devono far pervenire al Presidente,prima della seduta,la motivazione dell'assenza.
Diversamente l'assenza sarà considerata ingiustificata.
Due assenze ingiustificate comportano la decadenza dal Comitato.
Il posto vacante potrà venire coperto per chiamata del Comitato dei Genitori se trattasi di membro eletto a suffragio universale,o per indicazione dei rappresentanti del pari ramo,se trattasi di rappresentante di corso.

Articolo 22

Tutti gli atti informativi del Comitato dei Genitori devono essere firmati dal Presidente,o dal Vice Presidentein caso di impedimento del primo.
I poteri di firma per l'amministrazione delle risorse economiche del Comitato dei Genitori spettano:

* al Presidente disgiuntamente
* al Vice Presidente in caso di impedimento del Presidente,congiuntamente al Tesoriere ad al 
  Segretario

Tesoriere e Segretario non possono firmare né singolarmente né congiuntamente fra di loro.
I predetti possono accendere c/c bancari e/o postali.
Il Presidente ed il Tesoriere presentano il rendiconto annuo.

Articolo 23

Due genitori nominati dall'Assemblea dei Genitori fungeranno da revisori dei conti.

Articolo 24

Il presente regolamento è formato da 24 articoli.
Lo compone anche l'allegato regolamento dell'Assemblea dei Genitori e numero 4 raccomandazioni.
Il presente regolamento può essere modificato su proposta del Comitato dei Genitori,di almeno metà più uno dei suoi componenti o di almeno un terzo dei rappresentanti di classe.
Nelle votazioni è richiesta la maggioranza di almeno due terzi dei rappresentanti presenti nell'assemblea degli stessi.

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RACCOMANDAZIONI

1)Si suggerisce di mantenere sempre distinte le cariche di Presidente del Comitato dei Genitori e Presidente del Consiglio d'Istituto.

2)Proprio per il suo ruolo propositivo sarà importante mantenere il Comitato dei Genitori strettamente collegato con gli altri rappresentanti di classe e con i genitori.

3)Il Presidente del Comitato dei Genitori,per poter svolgere con continuità le proprie funzioni e fronteggiare decisioni urgenti ed immediate,può costituire in seno al Comitato dei Genitori una delegazione consultiva i cui componenti sono dallo stesso nominati.

4)La convocazione del Comitato dei Genitori dovrebbe avvenire immediatamente prima della convocazione del Consiglio d'Istituto per fornire alla delegazione dei genitori presenti in quest'ultimo le indicazioni  ed i pareri ai quali attenersi.


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REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI GENITORI DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "GUIDO PIOVENE"

Articolo 1

L'Assemblea dei Genitori dell'Istituto Tecnico Commerciale "Guido Piovene" trova il suo fondamento nell'articolo 45 del DPR n. 4516 del 31/05/1974.

Articolo 2

In via ordinaria l'Assemblea dei Genitori si riunisce entro il 30 settembre di ogni anno.

Articolo 3

Il Presidente dell'Assemblea dei Genitori è Il Presidente del Comitato dei Genitori.

Articolo 4

L'Assemblea è convocata di norma dal Presidente dell'Assemblea.

Articolo 5

Qualora l'Assemblea venga convocata all'interno dei locali della scuola la stessa può essere indetta ai sensi dell'articolo 45 DPR n. 416 anche da:
* dalla maggioranza del Comitato dei Genitori
* da almeno 300 genitori

Articolo 6

Qualora l'Assemblea venga convocata nei locali della scuola dovrà essere seguita la prassi prevista dall'articolo 45 del DPR n. 416.
Inoltre in relazione al numero dei partecipanti ed alla disponibilità dei locali l'Assemblea dei Genitori può articolarsi in assemblee di classe parallele.  

Articolo 7

L'Assemblea discute l'o.d.g. predisposto dal Presidente.
Ha facoltà di proporre una mozione d'ordine sottoscritta da almeno 150 genitori.
Approva il rendiconto economico del Comitato dei Genitori.
Nomina i 2 revisori dei conti del Comitato dei Genitori.

Articolo 8

All'Assemblea possono partecipare con diritto di parola il Preside e gli insegnanti dell'Istituto.

Articolo 9

Il Segretario del Comitato dei Genitori fungerà da Segretario dell'assemblea dei Genitori.

Articolo 10

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Genitori sono valide con la maggioranza semplice.

Articolo 11

Le Assemblee sono validamente costituite con qualsiasi numero di partecipanti.

Articolo 12

Il presente regolamento può essere modificato con i voti concordi dei 2/3 dei partecipanti.